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Quadro normativo e regolatorio

Regolazione tariffaria

L’attività di distribuzione e misura del gas naturale è regolamentata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tra le sue funzioni vi sono la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, nonché la predisposizione delle regole per l’accesso alle infrastrutture e per l’erogazione dei relativi servizi.

Il sistema tariffario prevede in particolare che i ricavi di riferimento per la formulazione delle tariffe siano determinati in modo da coprire i costi sostenuti dall’operatore e consentire un’equa remunerazione del capitale investito. Le categorie di costi riconosciuti sono tre:

  • il costo del capitale investito netto ai fini regolatori RAB (Regulatory Asset Base) attraverso l’applicazione di un tasso di remunerazione dello stesso;
  • gli ammortamenti economico – tecnici, a copertura dei costi di investimento;
  • i costi operativi, a copertura dei costi di esercizio.

Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari sulla base del quadro normativo (Delibera n. 570/2019/R/gas e s.m.i.)

HIGHLIGHTS QUINTO Periodo di regolazione (DAL 1/1/2020 al 31/12/2025)
Termine Periodo di regolazione (TARIFFE)31 dicembre 2025
Calcolo del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (RAB)Costo storico rivalutato
Metodo parametrico cespiti centralizzati
Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (WACCpre-tax)Distribuzione e Misura:
6,3% anni 2020-2021
Incentivi sui nuovi investimentiRemunerazione investimenti t-1 a compensazione del time lag regolatorio dal 2013
Fattore di efficienza (X-factor)

Costi operativi distribuzione:

  • 3,53% per le grandi imprese (PDR > 300.000)
  • 4,79% per le medie imprese (PDR > 50.000)
  • 6,59% per le piccole imprese (PDR < 50.000)

Costi operativi misura: 0%

Costi operativi commercializzazione: 1,57%

(*) La RAB delle società incluse nel perimetro di consolidamento, risultante dall’applicazione dei criteri adottati dall’Autorità, con rifermento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, nell’ambito della definizione delle tariffe di riferimento, è pari a 7,8 miliardi di euro.

La Delibera n. 570/2019/R/gas, in esito al processo di consultazione sviluppato con i documenti per la consultazione n. 170/2019/R/gas e 410/2019/R/gas, ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025.

In particolare:

  • l’Autorità ha confermato la durata di sei anni del Periodo di regolazione tariffaria, così come la suddivisione in due semi-periodi della durata di tre anni ciascuno;
  • relativamente al riconoscimento dei costi operativi, l’Autorità ha previsto che:
    1. il livello iniziale per il 2020 dei costi operativi riconosciuti sia fissato applicando eguale peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti dell’anno di riferimento 2018;
    2. il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi sia fissato pari a:
      • per il servizio di distribuzione:
        • 3,53%, per le grandi imprese (PDR > 300.000);
        • 4,79%, per le medie imprese (PDR > 50.000);
        • 6,59%, per le piccole imprese (PDR < 50.000);
      • 0% per il servizio di misura;
      • 1,57% per il servizio di commercializzazione
    3. il livello del costo standard riconosciuto per ciascuna lettura di switch sia confermato, per il primo semi-periodo di regolazione, pari a 5 euro;
    4. il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione sia confermato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per il primo semi-periodo di regolazione, con l’applicazione di un tetto e di un riconoscimento in acconto;
    5. il riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, sia confermato sulla base dei costi effettivamente sostenuti con l’applicazione di un riconoscimento in acconto;
  • relativamente al riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha previsto che:
    1. l’adozione di un tetto ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti nelle reti di distribuzione applicato alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017 sia confermata anche per il quinto Periodo di regolazione, nella misura fissata con la delibera n. 704/2016/R/gas;
    2. vengano rivisti i pesi da applicare per il riconoscimento degli investimenti in smart meter effettuati nel biennio 2020-2021 nella misura del 30% (da 40%) per il costo standard e del 70% per il costo effettivo (da 60%) e che venga rinviata agli investimenti relativi al servizio di misura effettuati nel 2022 la revisione dei costi standard;
    3. venga adottato un orizzonte temporale per il pieno recupero dei c.d. contributi “congelati” allineato rispetto all’orizzonte temporale di restituzione dei contributi soggetti a degrado (34 anni circa);
    4. in relazione al riconoscimento dei costi residui dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter, sia fissato un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), da riconoscere alle imprese distributrici in cinque anni, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo, calcolato applicando una vita utile di 15 anni; viene anche previsto il recupero dei mancati ammortamenti per i misuratori tradizionali installati nel periodo 2012-2014 sostituiti con smart meter;
    5. in seguito all’equiparazione del parametro βasset per i servizi di distribuzione (0,439) e misura (da 0,502 a 0,439), il valore del tasso di remunerazione del capitale investito WACC venga fissato pari a 6,3% fino al 2021, anche per l’attività di misura;
    6. l’introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi standard, possa trovare applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2022;
    7. le tematiche relative all’introduzione di strumenti di supporto all’innovazione nelle reti sono state trattate in uno specifico documento per la consultazione la cui pubblicazione è avvenuta nel mese di febbraio 2020;
  • relativamente alla metanizzazione della Sardegna, l’Autorità ha istituito uno specifico ambito tariffario prevedendo, per un periodo di tre anni, un meccanismo transitorio di Perequazione che consente di parificare la tariffa dell’ambito sardo a quella dell’ambito meridionale;
  • relativamente all’applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, l’Autorità ha introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che tali reti possano essere assimilate alle reti di distribuzione interconnesse per un periodo di cinque anni previa presentazione di istanza da parte dell’impresa di distribuzione interessata.

La società ha proposto ricorso al Tar Lombardia, notificato in data 24 febbraio 2020, con cui è stata contestata la legittimità della Delibera sotto diversi profili, tra i quali la prevista riduzione dei costi operativi riconosciuti al distributore, la riduzione della remunerazione del capitale investito nell’attività di misura, la conferma del cap per gli investimenti nelle località in avviamento, la previsione di un ambito tariffario unico per la Sardegna con meccanismo perequativo limitato ai soli primi tre anni, e la previsione di un x factor costante per tutto il periodo regolatorio. Allo stato si è in attesa della fissazione dell’udienza.

La Delibera n. 571/2019/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale e gli importi di Perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2020.

La Delibera n. 106/2020/R/gas ha rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2018, sulla base delle richieste di rettifica dei dati da parte di alcune imprese distributrici. La Delibera ha inoltre rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura per l’anno 2018 per le località con anno di prima fornitura a partire dal 2017 sulla base di quanto previsto dalla Delibera n. 570/2019/R/gas, in relazione al tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento. In particolare, per gli avviamenti 2017, l’Autorità non ha più previsto l’applicazione del tetto all’ammontare dei costi riconosciuti che vengono pertanto remunerati sulla base dei costi effettivamente sostenuti

La Delibera n. 107/2020/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2019, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno 2018.

La Delibera n. 127/2020/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2020, sulla base dei dati patrimoniali preconsuntivi relativi all’anno 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della RTDG.

La Delibera n. 128/2020/R/gas ha modificato la definizione di ambito gas diversi di cui all’articolo 1, comma 1, della RTDG, introducendo tra i criteri di identificazione dell’ambito anche il tipo di gas distribuito, e ha accettato l’istanza di rideterminazione delle opzioni tariffarie per l’anno 2020 per l’ambito gas diversi Sardegna di Medea S.p.A., presentata in data 25 febbraio 2020 da Italgas S.p.A., distinguendo, con efficacia dall’1 gennaio 2020, le località servite con aria propanata dalle località servite con GPL.

In data 2 luglio 2020, la Società ha notificato ricorso per motivi aggiunti al TAR Lombardia avverso le Delibere n. 106/2020/R/gas e 107/2020/R/gas censurando detti provvedimenti nella parte in cui, in pretesa applicazione della disciplina tariffaria introdotta dalla Delibera 570/2019/R/Gas, approvando le tariffe definitive 2018 e 2019, per le località in avviamento con anno di prima fornitura 2018, hanno fatto applicazione in sede di riconoscimento dei capex del cap introdotto dalla citata Delibera.

Nell’ambito del medesimo ricorso per motivi aggiunti in via prudenziale è stata impugnata anche la relazione tecnica pubblicata da ARERA in data 6 maggio 2020 nell’ipotesi in cui venisse considerata atto propedeutico e istruttorio sulla cui base ARERA ha adottato la Delibera 570/2019 e la RTDG piuttosto che atto successivo non meramente confermativo.

Nel medesimo giudizio, inoltre, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 novembre 2020, la Società ha impugnato le note ARERA del 7 settembre 2020 e del 15 ottobre 2020, formulando ulteriori motivi di censura in merito alla riduzione della remunerazione del capitale investito nell’attività di misura. Allo stato, non è stata ancora fissata l’udienza di merito.

La Delibera n. 544/2020/R/gas ha rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2019, sulla base delle richieste di rettifica dei dati pervenute da alcune imprese distributrici entro la data del 15 settembre 2020.

La Delibera n. 568/2020/R/gas ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza per gli anni 2017 e 2018. La CSEA, entro il 31 marzo 2021, procederà alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura e, entro il 30 aprile 2021, alla liquidazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta.

La Delibera n. 596/2020/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, le opzioni tariffarie gas diversi e gli importi di Perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2021. La Delibera ha inoltre determinato i valori espressi in euro/punto di riconsegna, validi per l’anno 2021, delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione misura e commercializzazione, nonché della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati.

Qualità e sicurezza del servizio di distribuzione e misura del gas

Con la Delibera n. 65/2020/R/gas del 17 marzo 2020, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2015, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del Servizio di distribuzione gas per Toscana Energia per un ammontare complessivo netto a favore della società pari a 627.688,48 euro.

Con la Delibera n. 163/2020/R/gas del 12 maggio 2020, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2016, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. In particolare, per le società controllate e collegate a Italgas S.p.A., l’ammontare complessivo netto a favore (premi e penalità totali) spettante per le componenti odorizzazione e dispersioni è pari a circa 8.500.000,00 euro.

In data 9 luglio 2020, la Società ha notificato ricorso per motivi aggiunti al TAR Lombardia avverso tale Delibera sia per la parte di mancato riconoscimento dei premi, relativi a 24 impianti in 41 Comuni, sia, per la parte relativa al pronto intervento, quest’ultima come conseguenza del procedimento già pendente innanzi al TAR Lombardia avverso la Delibera n. 328/2019/R/gas. Allo stato non è ancora stata fissata udienza di merito.

In data 17 luglio 2020 è stata notificata a Italgas Reti, tramite Delibera 266/2020/S/gas, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 531.200 per mancato aggiornamento di due procedure aziendali con riferimento al tema dell’attivazione della fornitura (I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas e ITG-PRO-122 Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas) alla RQDG 2014-2019 (precedente all’attuale) e alle norme tecniche, vigenti fino al 2017.

La revisione delle stesse procedure è già avvenuta nel 2018.

Con la Delibera n. 567/2020/R/gas del 22 dicembre 2020, l’ARERA ha determinato, per l’anno 2017, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

Regolazione commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas

Con la Delibera n. 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020 l’Autorità ha stabilito i criteri che dovranno regolare l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas a valle del punto di consegna a favore dei clienti finali del gas distribuito mediante gasdotti locali e reti di trasporto, per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 e ha definito le modalità di stipula del relativo contratto di assicurazione.

Con la Delibera n. 183/2020/R/gas del 26 maggio 2020 l’Autorità ha accolto parzialmente l’istanza presentata da Italgas al fine di ottenere l’esenzione dai versamenti dovuti per la mancata o tardiva disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nell’ambito del servizio di default di distribuzione gas.

Nello specifico, ha riconosciuto alla Società la facoltà di procedere al versamento in misura ridotta degli importi dovuti e ha integrato l’Appendice 1 del Testo Integrato Vendita Gas sui criteri di valutazione delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione.

Con la Delibera n. 219/2020/R/com del 16 giugno 2020, l’Autorità ha integrato e modificato la disciplina della morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, prevedendo un obbligo di preavviso non inferiore a 40 giorni.

Efficienza energetica

Con la Determinazione n. 1/2020 – DMRT del 31 gennaio 2020 l’Autorità ha definito gli obblighi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, da conseguire nell’anno 2020 da parte dei distributori con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2018. Per le società controllate e partecipate da Italgas S.p.A., l’obbligo quantitativo per l’anno 2020, arrotondato all’unità con criterio commerciale ed espresso in numero di Certificati bianchi, è pari a: i) 1.073.333 per Italgas Reti; ii) 155.367 per Toscana Energia e iii) 7.942 per Umbria Distribuzione Gas.

In data 17 luglio 2020 è stata pubblicata la Deliberazione n. 270/2020/R/efr contenente la disciplina del contributo tariffario per i titoli di efficienza energetica acquistati dai soggetti obbligati a partire dall’anno d’obbligo 2019.

Attraverso tale Deliberazione, l’Autorità ha introdotto una componente addizionale che può incrementare il contributo tariffario oltre il cap – stabilito sempre nella misura di 250 €/TEE – fino ad un massimo di 10 €/TEE tenuto conto:

  • della disponibilità dei TEE sul mercato (misurata dalla differenza tra obiettivo totale dei TEE dei soggetti obbligati e TEE nella disponibilità degli stessi al termine dell’anno d’obbligo);
  • del prezzo medio di mercato (misurato come scostamento, al rialzo, del prezzo medio di mercato dal valore del cap di 250 €/TEE).

Infine, l’Autorità ha previsto un aumento del contributo tariffario in acconto, attualmente pari a 175€/TEE a 200 €/TEE.

La Società, in data 13 ottobre 2020, ha impugnato tale Delibera, contestandone la legittimità sotto diversi profili. In data 16 dicembre 2020 si è tenuta la camera di consiglio, e allo stato si è in attesa della pronuncia del TAR e dell’eventuale fissazione dell’udienza di discussione della domanda di annullamento. 

Complessivamente nel corso del 2020 le società controllate del Gruppo Italgas, con obbligo di acquisto, hanno comprato 589.108 TEE dal mercato per un controvalore pari a 154,0 milioni di euro e 457.962 titoli allo scoperto per un controvalore pari a 4,6 milioni di euro.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ex art. 41 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 la chiusura dell’anno obbligo 2019 è stata prorogata al 30 novembre 2020. In tale sede si è proceduto quindi all’annullamento di 502.945 TEE per un importo complessivo pari a 128,0 milioni di euro (valorizzato sulla base del contributo definitivo pari a 254,49 €/TEE ex Delibera n. 550/2020/R/efr del 15 dicembre 2020) e di 128.445 TEE per un valore complessivo pari a 25,7 milioni di euro (valorizzato sulla base del contributo tariffario preventivo pari a 200,00 €/TEE ex Delibera n. 270/2020/R/efr del 17 luglio 2020).

Infine, è stato determinato il conguaglio relativo ai 446.371 TEE acquistati nel periodo Giugno – Novembre 2019 per un controvalore complessivo pari a 35,5 milioni di euro.

Emergenza Coronavirus – principali provvedimenti dell’Autorità

Con la Delibera n. 148/2020/R/com del 30 aprile 2020, l’Autorità ha ulteriormente prorogato, per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le disposizioni della Delibera n. 60/2020/R/com e s.m.i. che prevedono la sospensione delle procedure di gestione della morosità nel settore del gas naturale, limitandone l’applicazione ai soli clienti finali domestici e ai condomìni ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno. Per effetto della nuova proroga, sono inoltre sospese anche le iniziative giudiziarie volte alla disalimentazione della fornitura, come pure l’applicazione delle relative penali di default previste in caso di inadempimento di tali obblighi.

Con la Delibera n. 192/2020/R/com del 28 maggio 2020, l’Autorità ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020 le deroghe alle disposizioni in tema di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale introdotte con la Delibera n. 116/2020/R/com e s.m.i. con riferimento alla gestione dei possibili inadempimenti nei pagamenti degli utenti sospendendo nei confronti di ciascun utente della distribuzione, l’escussione delle garanzie prestate dagli utenti o, in mancanza, la diffida ad adempiere, qualora sia stato versato almeno il 90% dell’importo fatturato e dando facoltà alle imprese di distribuzione gas di versare a CSEA il maggiore tra il 90% del fatturato mensile per oneri generali di sistema relativo alle fatture con scadenza al 30 giugno 2020 e la quota effettivamente incassata.

Con la Delibera n. 226/2020/E/com del 23 giugno 2020 l’Autorità ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, per l’esecuzione del programma di verifiche ispettive ex Delibera n. 531/2019/E/com in materia di adempimenti connessi all’utilizzo del Sistema Informativo Integrato (SII).

Con la Delibera n. 248/2020/R/com del 30 giugno 2020, l’Autorità ha approvato misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in esito al processo di consultazione sviluppato con il Documento n. 193/2020/R/com volto al reintegro, sia delle partite economiche per cui è stato provvisoriamente sospeso il pagamento da parte dei venditori verso i distributori, sia degli oneri generali di sistema transitoriamente non versati a CSEA e al GSE dai distributori.

Relativamente al saldo degli importi non versati dagli utenti del Servizio di distribuzione gas nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, la delibera prevede che:

  • il distributore sia tenuto a comunicare a ciascun venditore entro il 31 luglio 2020 l’ammontare complessivo dovuto e non già corrisposto ai sensi della Delibera n. 116/2020/R/com;
  • ciascun venditore possa scegliere tra: (a) un versamento in un’unica soluzione (versamento una tantum) e (b) un piano di rateizzazione articolato in tre rate mensili di importo costante, senza applicazione di interessi, in quest’ultimo caso dandone comunicazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione;
  • in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di rateizzazione, il distributore sia tenuto ad avviare l’escussione delle garanzie prestate dai venditori o, in mancanza di garanzia prestata, la diffida ad adempiere;
  • le imprese di distribuzione versino alla CSEA (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre), gli Oneri Generali di Sistema incassati dal versamento una tantum o dal piano di rateizzazione, al netto di quanto già versato e fino a concorrenza del totale fatturato nel periodo di applicazione della Delibera n. 116/2020/R/com e s.m.i.;
  • l’accesso alla garanzia reputazionale del rating delle società di vendita continui ad essere consentito a tutti quegli utenti che, a decorrere dal 31 gennaio 2020, hanno subito un declassamento a causa del contesto congiunturale connesso all’epidemia da COVID-19, per 12 mesi dal momento in cui tale downgrade ha avuto luogo e a condizione che la causa del downgrade sia l’emergenza sanitaria stessa.

Con la Delibera n. 432/2020/R/com del 3 novembre 2020, l’Autorità ha introdotto misure straordinarie in materia di regolazione output-based dei servizi di distribuzione gas:

  • in relazione al rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi, abbassa dal 40% al 30% l’obbligo minimo previsto per il 31 dicembre 2022, lasciando invariate le scadenze dei successivi obblighi intermedi e finale (75% al 2024 e 100% al 2025);
  • prevede che l’eventuale istanza di deroga ai termini temporali previsti dalla regolazione della qualità del servizio possa essere presentata entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020.

Con la Delibera n. 501/2020/R/gas del 1° dicembre 2020 l’Autorità ha aggiornato le scadenze degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas almeno nell’85% dei punti di riconsegna esistenti, con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6, al 31 dicembre 2021 per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali e al 31 dicembre 2022 per le imprese con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000.